Divieto di fracking. La fratturazione idraulica del terreno è disastrosa per l’ambiente

0
3886

Divieto di fracking. La fratturazione idraulica del terreno è disastrosa per l’ambiente

di Francesca Sirico

La fratturazione idraulica del terreno è disastrosa per l’ambiente: provoca fuoriuscite di acqua inquinata, contamina l’aria e causa malattie a persone e animali

Grazie alla drammatica situazione pandemica da Covid-19, che ha costretto tante persone in tutto il mondo ad un cambiamento di vita, la tutela dell’ambiente sembra diventato finalmente un aspetto importante nella programmazione attuale di diversi Governi, con l’auspicio –tra le altre cose- di una pianificazione verso l’obiettivo di “Divieto di fracking”. Riportiamo da Wikipedia: “La fratturazione idraulica o fracking (dall’inglese hydrofracking) in geotecnica è lo sfruttamento della pressione di un fluido, in genere acqua, per creare e poi propagare una frattura in uno strato roccioso nel sottosuolo”. Quello che si definisce comunemente fracking è, operativamente, l’abbinamento di due diverse pratiche: la trivellazione orizzontale e la vera e propria fratturazione idraulica. Secondo alcune opinioni la pratica del fracking, è disastrosa per l’ambiente, ovvero provoca fuoriuscite di acqua inquinata, contamina l’aria e causa malattie a persone e animali.

La Francia ha vietato la pratica nel 2011 per l’opposizione dell’industria petrolifera. Difatti, il Consiglio Costituzionale francese ha confermato la legge che vieta la fratturazione idraulica nel Paese, mantenendo in vigore il provvedimento che era al centro della campagna elettorale del presidente François Hollande. Il fracking è ampiamente utilizzato negli Stati Uniti e ha portato a una significativa riduzione dei prezzi del gas perché facilita e velocizza il sistema di estrazione. In Italia la Legge 11 nov.2011 n.164, al fine di implementare la tutela delle risorse idriche adeguandola alle moderne scoperte della scienza, ha introdotto un espresso divieto di praticare il c.d. “Fracking”. Difatti, ai sensi del co.4-bis art.144, ai fini della tutela delle acque sotterranee dall’inquinamento e per promuovere un razionale utilizzo del patrimonio idrico nazionale, tenuto anche conto del principio di precauzione per quanto attiene al rischio sismico e alla prevenzione di incidenti rilevanti, nelle attività di ricerca o coltivazione di idrocarburi rilasciate dallo Stato sono vietati la ricerca e l’estrazione di “shale gas” e di “shale oil”  e il rilascio dei relativi titoli minerari. A tal fine è vietata qualunque tecnica di iniezione in pressione nel sottosuolo di fluidi liquidi o gassosi, compresi eventuali additivi, finalizzata a produrre o favorire la fatturazione delle formazioni rocciose in cui sono intrappolati lo “shale gas” e lo “shale oil”. I titolari dei permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione comunicano, entro il 31 dicembre 2014, al Ministero dello Sviluppo economico, al Ministero dell’Ambiente, all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e all’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, i dati e le informazioni relativi all’utilizzo pregresso di tali tecniche per lo shale gas e lo shale oil, anche in via sperimentale, compresi quelli sugli additivi utilizzati precisandone la composizione chimica. Le violazioni accertate delle prescrizioni previste dal presente articolo determinano l’automatica decadenza dal relativo titolo concessorio o dal permesso.    

Dunque affrontando la pratica del Fracking, incontriamo da un lato la questione di come trattare l’acqua di scarto inquinata senza contaminare il suolo, dall’altro come ridurre lo stress idrico del fracking, nei territori prevalentemente aridi o semi-aridi dove si trova la maggior parte dei pozzi esplorati dall’industria del settore. Riusciremo a vietare totalmente il Tracking in nome di una “ecologia a tutela di tutti”?